Giurisprudenza....
Tribunale di Venezia – Rimozione del filo stendibiancheria
Ricapitolando, l'ordinanza del 13 maggio 2026, emessa nel procedimento R.G. n. 21559/2025, chiarisce alcuni principi rilevanti per il diritto condominiale. Possono riassumersi come segue:
- non tutto ciò che è attaccato a un muro comune è automaticamente lecito;
- lo spazio aereo (colonna d'aria) è giuridicamente protetto come parte del godimento del bene;
- l'uso della cosa comune ha limiti precisi e non può trasformarsi in invasione di spazi altrui;
- anche comportamenti apparentemente minimi (come una corda per stendere) possono integrare una turbativa del possesso;
- il giudizio non si basa solo sul danno materiale, ma sull'interferenza con il godimento del bene.
La linea del Tribunale di Venezia è, dunque, ben precisa. Quando l'ingerenza supera i confini dell'uso lecito e invade lo spazio di godimento altrui, non si è più nell'ambito della normale convivenza condominiale, ma in quello della tutela del possesso.
Fonte: Broccardi.it l'avvocato in un click