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geom. LIVIO BERGAMIN
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Giurisprudenza....


Tribunale di Venezia – Rimozione del filo stendibiancheria

Ricapitolando, l'ordinanza del 13 maggio 2026, emessa nel procedimento R.G. n. 21559/2025, chiarisce alcuni principi rilevanti per il diritto condominiale. Possono riassumersi come segue:
  • non tutto ciò che è attaccato a un muro comune è automaticamente lecito;
  • lo spazio aereo (colonna d'aria) è giuridicamente protetto come parte del godimento del bene;
  • l'uso della cosa comune ha limiti precisi e non può trasformarsi in invasione di spazi altrui;
  • anche comportamenti apparentemente minimi (come una corda per stendere) possono integrare una turbativa del possesso;
  • il giudizio non si basa solo sul danno materiale, ma sull'interferenza con il godimento del bene.
La linea del Tribunale di Venezia è, dunque, ben precisa. Quando l'ingerenza supera i confini dell'uso lecito e invade lo spazio di godimento altrui, non si è più nell'ambito della normale convivenza condominiale, ma in quello della tutela del possesso.


Fonte: Broccardi.it l'avvocato in un click

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